Certificazione Unica

I sostituti d’imposta devono rilasciare annualmente ai contribuenti-sostituiti una certificazione che attesti l’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti e delle ritenute operate e l’importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali trattenuti.

L’Agenzia delle entrate approva annualmente il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche della Certificazione Unica (CU) adeguate a recepire le innovazioni normative introdotte per il periodo di imposta dell’anno di riferimento.

Ambito applicativo della Certificazione Unica

La CU risulta utile ad attestare:

  • l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
  • l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (es. compensi professionali, diritti d’autore o d’inventore, compensi per attività occasionali di lavoro autonomo e per attività dilettantistica di cori e bande musicali, ecc.);
  • l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;
  • l’ammontare complessivo dei compensi erogati a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi;
  • l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio;
  • l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili determinate disposizioni di legge;
  • l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
  • l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi);
  • le relative ritenute di acconto operate;
  • le detrazioni effettuate;
  • l’ammontare dei redditi corrisposti che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.

Dal periodo d’imposta 2024 non sono più dovute le CU per i forfettari che sono obbligati alla fatturazione elettronica garantendo la rilevazione dei flussi reddituali tramite lo SdI.

obbligo certificazione unica

Soggetti obbligati all’invio della Certificazione Unica

In linea generale, sono tenuti all’invio telematico della CU:

  • coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte per:
    • redditi di lavoro dipendente;
    • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
    • redditi di lavoro autonomo e altri redditi;
    • provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari;
    • corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore;
    • pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati;
    • pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione;
    • plusvalenze realizzate sulle indennità di esproprio e di occupazione di terreni edificabili);
  • coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL;
  • soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS, come, ad esempio, le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia;
  • tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria, nonché l’obbligo della denuncia nominativa, nonché i dati assicurativi riferiti ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica che sono assicurati;
  • tutte le Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS gestione Dipendenti Pubblici;
  • gli enti con personale iscritto per opzione all’INPS gestione Dipendenti Pubblici;
  • i soggetti sostituti d’imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.


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Modalità di presentazione della Certificazione Unica

Il flusso dei dati dovrà essere trasmesso all’Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica, attraverso i servizi Entratel e Fisconline, entro il 16 marzo:

L’intermediario è obbligato a rilasciare al sostituto d’imposta:

  • contestualmente alla ricezione della comunicazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno, datato e sottoscritto dall’incaricato della trasmissione, a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta;
  • entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, l’originale della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, unitamente a copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento;
  • l’intermediario deve altresì conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici ai fini dell’eventuale esibizione in sede di controllo, sino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

La Certificazione si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione da parte dell’Agenzia delle entrate. Si riporta di seguito lo scadenziario per la Certificazione Unica:

  • 16 Marzo:
    • consegna, pubblicazione o trasmissione al sostituito della CU sintetica (contenente i dati per la dichiarazione dei redditi, oltre al dato previdenziale ed assicurativo);
    • invio telematico all’Agenzia delle entrate del flusso della CU ordinaria;
  • 31 Marzo: invio telematico del flusso della CU ordinaria contenente solo redditi di lavoro autonomo professionale;
  • 31 ottobre: trasmissione telematica delle CU contenente esclusivamente:
    • redditi esenti, oppure
    • redditi non dichiarati mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro, la CU va consegnata al lavoratore entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi.

Sanzioni applicabili per inadempimenti relativi alla Certificazione Unica

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100,00 euro, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta.

Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.

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