Lavoro Intermittente o a Chiamata

Cos’è il lavoro a chiamata

Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata è un rapporto di lavoro subordinato mediante il quale un lavoratore o una lavoratrice si pone a disposizione dell’azienda che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.

La prestazione può essere considerata discontinua (e pertanto il rapporto intermittente) anche quando gli intervalli di tempo tra una prestazione e l’altra siano esigui.

Campo di applicazione del lavoro a chiamata

Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso anche a tempo determinato e il lavoratore o la lavoratrice può sottoscrivere più contratti di lavoro con aziende differenti o concludere un contratto a chiamata e altre tipologie contrattuali purché non siano incompatibili tra di loro.

Il contratto di lavoro può essere concluso in qualsiasi caso con soggetti:

  • con meno di 24 anni di età, fermo restando che in tal caso le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età;
  • con più di 55 anni di età.

Le aziende non possono fare ricorso ai contratti a chiamata nel caso di:

  • sostituzione di personale adibito alle stesse mansioni che sia stato licenziato entro i 6 mesi precedenti;
  • mancanza della valutazione dei rischi in materia di sicurezza sul lavoro.


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Durata massima del lavoro a chiamata

Il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore o lavoratrice e con riferimento alla stessa azienda, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari. In caso di superamento del suddetto periodo, il relativo rapporto si trasforma in rapporto a tempo pieno e indeterminato.

Non rientrano in tali limiti le aziende:

  • iscritte con codice ATECO nei settori produttivi;
  • che svolgono attività del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo: in tal caso si applicano i limiti previsti nei rispettivi CCNL.

Compunto delle giornate lavorate a chiamata

Ai fini del compunto del limite massimo devono essere conteggiate anche le giornate in cui il lavoratore o lavoratrice ha prestato la propria attività solo per alcune ore nella giornata stessa.

Non devono essere conteggiate quelle che, seppur comunicate al sistema telematico prima della “chiamata”, siano state annullate entro le 48 ore successive.

lavoro intermittente a chiamata diritti e obblighi

Diritti e obblighi nei contratti a chiamata

Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:

  • indicazione della durata del contratto;
  • luogo e modalità della disponibilità e del relativo preavviso di chiamata che in ogni caso non può essere inferiore ad un giorno;
  • il trattamento economico e normativo spettante al personale per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
  • indicazioni delle forme e modalità con cui l’azienda è legittimata a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
  • i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità.

Comunicazione inizio della prestazione di lavoro intermittente

In caso di instaurazione del rapporto di lavoro intermittente, le aziende sono tenute a dare comunicazione dell’assunzione entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto tramite modello UNILAV.

Oltre all’UNILAV, l’azienda deve comunicare in via telematica ogni “chiamata” effettuata nei confronti del lavoratore o lavoratrice all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente territorialmente. Attraverso il modulo intermittenti si effettua questa comunicazione: va compilato prima dell’inizio della prestazione lavorativa singola o di più prestazioni collegate (che non devono superare i 30 giorni).

L’indennità di disponibilità nel lavoro a chiamata

Per tutto il periodo in cui il lavoratore o la lavoratrice resta disponibile a rispondere alla chiamata dell’azienda, non è titolare di alcun diritto riconosciuto al personale subordinato (es. ferie e permessi), né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l’indennità di disponibilità.

Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato con o senza previsione del diritto all’indennità di disponibilità nella misura in cui il lavoratore o la lavoratrice assuma o meno l’obbligo di risposta alla chiamata dell’azienda.

È definita “disponibilità” l’indennità che viene corrisposta al personale intermittente per i periodi in cui lo stesso, pur non lavorando, garantisce la propria disponibilità all’azienda in caso di chiamata.

La misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, è determinata dai CCNL ed è assoggettata a contribuzione previdenziale.

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