L’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) è un Ente della Pubblica Amministrazione che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Il Consulente del Lavoro di Studio Scudo in questo articolo approfondisce quali aziende e lavoratori autonomi sono obbligati all’iscrizione all’INAIL, quali sono gli adempimenti a carico dell’azienda, quali responsabilità civili e penali ha il datore di lavoro, cosa sono le tariffe INAIL, le riduzioni e le richieste di variazioni.
Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL)
L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali rientra tra le principali forme di tutela previdenziale di diritto pubblico.
L’INAIL è finalizzato a indennizzare, mediante l’erogazione di prestazioni sanitarie ed economiche, le conseguenze negative di eventi, quali l’infortunio o la malattia professionale, verificatisi per causa ed in occasione di lavoro e dai quali possa conseguire inabilità permanente, temporanea o nei casi più gravi la morte.
L’INAIL svolge anche un’attività di vigilanza e controllo direttamente in azienda finalizzata alla verifica del rispetto delle normative specifiche antinfortunistiche e con poteri di diffida alla regolarizzazione delle eventuali violazioni riscontrate.
Chi sono i soggetti obbligati all’assicurazione INAL
All’assicurazione INAIL sono tenute tutte le aziende che hanno instaurato un rapporto di lavoro con un lavoratore o una lavoratrice.
Sono compresi nell’assicurazione:
- coloro che prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
- coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al punto precedente, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
- gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese;
- gli apprendisti;
- i dirigenti;
- i parenti che prestano attività lavorativa nell’ambito dell’impresa familiare;
- i soci e le socie delle cooperative e di ogni altro tipo di società (SAS, SNC, SRL), compresi amministratori/amministratrici, solo se prestino opera manuale o se sovrintendano il lavoro altrui;
- il personale occupato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- gli sportivi professionisti dipendenti.

Chi sono i soggetti esclusi dall’INAL
Le lavoratrici e i lavoratori autonomi (commercianti e professionisti) non hanno alcun obbligo di assicurarsi, tranne per i titolari di partita IVA impresa artigiana, anche senza dipendenti. Gli artigiani prestano abitualmente opera manuale e sono dunque categorie più a rischio di infortunio e quindi tutelate dall’INAIL.
Quindi, gli agenti di commercio e i procacciatori senza dipendenti, i liberi professionisti in generale senza dipendenti e i commercianti senza dipendenti non devono procedere con alcun adempimento INAIL.
Inquadramento ai fini tariffari dei premi dovuti all’INAL
A partire dal 2000 l’INAIL ha previsto 4 gestioni separate a seconda del Codice ATECO dell’azienda, ognuna delle quali ha una propria distinta tariffa dei premi, nello specifico:
- settore industria: per le attività manifatturiere, estrattive, impiantistiche, di produzione e pesca, dello spettacolo nonché per tutte le relative attività ausiliarie;
- settore artigianato: per le attività previste nella legge quadro per l’artigianato;
- settore terziario: per le attività commerciali, turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari, professionali e artistiche, nonché per le relative attività ausiliarie;
- settore altre attività: per le attività non classificabili nei precedenti 3 settori. Rientrano pertanto quelle svolte dallo Stato, enti pubblici e locali, da aziende che svolgono le attività nel settore del credito, dell’assicurazione e dei tributi in appalto.
L’inquadramento delle aziende nei predetti settori avviene in conformità alla classificazione adottata anche per l’iscrizione all’INPS.
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Adempimenti INAIL per l’azienda (inizio attività, variazioni, denunce)
Un’impresa che inizia l’attività deve presentare al SUAP in via telematica la “Comunicazione Unica” e con questo strumento vengono assolti tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro delle imprese, con effetti anche ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali.
Entro il trentesimo giorno da quello in cui si sono verificate, devono essere comunicate all’INAIL le variazioni intervenute nell’attività assicurata (anche l’eventuale cessazione) che comportino modificazioni di estensione e di natura del rischio per i dipendenti, amministratori, soci e collaboratori familiari. Le comunicazioni di variazioni possono essere operate tramite il portale INAIL.
Le comunicazioni all’INAIL di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro avvengono in automatico quando si inviano le comunicazioni telematiche (UNILAV). Non essendoci la possbilità di comunicare con il Modello UniLav, le imprese devono presentare la denuncia nominativa attraverso il portale dell’INAIL per i rapporti con:
- collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari;
- amministratori e soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria.
Pagamento del premio INAIL e denuncia delle retribuzioni
L’azienda deve versare anticipatamente, entro la data di inizio dei lavori, il premio relativo al primo anno solare calcolato sulle retribuzioni che si presume verranno corrisposte durante l’anno solare.
Per gli anni successivi l’azienda dovrà:
- entro il 16 febbraio:
- calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione);
- conteggiare il premio in autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
- pagare il premio di autoliquidazione in un’unica soluzione o ratealmente maggiorando i relativi importi degli interessi previsti;
- entro il 28 febbraio: presentare telematicamente la dichiarazione delle retribuzioni.
Denunce INAIL in caso di infortunio
L’azienda, in caso di infortunio sul lavoro di soggetti obbligati all’assicurazione INAIL, anche con prognosi di 1 solo giorno escluso quello dell’evento, deve provvedere alla denuncia all’INAIL. L’invio telematico della comunicazione consente di assolvere contemporaneamente sia all’obbligo previsto ai fini assicurativi che all’obbligo previsto ai fini statistico/informativi. L’azienda deve inoltrare la denuncia di infortunio all’INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico.

Tariffe dei premi INAIL, riduzioni tasso con Modello OT23
L’INAIL provvede annualmente, entro il 31 dicembre, a comunicare all’azienda il tasso che verrà applicato dal 1° gennaio successivo.
Le aziende che hanno effettuato degli interventi migliorativi in materia di salute, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa, possono far richiesta di riduzione del tasso INAIL, compilando e trasmettendo entro il 28 febbraio il Modello OT23. Le migliorie apportate nell’anno precedente quello della domanda devono essere documentate e dimostrabili in caso di controlli dell’ente.
Responsabilità civili e penali del datore di lavoro
Per la configurazione di un infortunio sul lavoro non è sufficiente che esista la causa violenta e che questa abbia colpito l’assicurato nel luogo di svolgimento delle sue mansioni, ma è necessario che tale causa sia strettamente connessa con l’esplicazione dell’attività lavorativa, nel senso che essa inerisca a tale attività e sia, quanto meno, occasionata dal suo esercizio.
Il verificarsi di un infortunio sul lavoro pone in essere il problema della responsabilità civile e penale da parte di coloro che hanno più o meno direttamente concorso al verificarsi dell’evento.
Grazie all’assicurazione per gli infortuni sul lavoro, l’azienda è sollevata dalla responsabilità civile, tranne nei casi di azioni di regresso dell’INAIL e di condanna per la responsabilità amministrativa della società secondo la 231. Anche l’infortunio in itinere avvenuto al di fuori dei locali dove viene espletata l’attività lavorativa, allorché sussiste un nesso eziologico, è coperto dalla polizza assicurativa.
La responsabilità penale è personale. La responsabilità penale per la violazione dei relativi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro incombe sull’intero consiglio di amministrazione, salvo specifica delega conferita ad uno dei componenti.
Anche il lavoratore e la lavoratrice possono essere individuati come responsabili, con esonero totale dell’impresa da ogni responsabilità, solo quando sono presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, essendo necessaria a tal fine una rigorosa dimostrazione dell’indipendenza del comportamento del lavoratore o della lavoratrice dalla sfera di organizzazione delle finalità del lavoro e, con essa, dall’estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere.
Azione di regresso dell’INAIL – Rivalsa INAIL
L’INAIL può esercitare il diritto di regresso per recuperare quanto erogato, nei limiti del complessivo danno risarcibile. Esclusi i casi in cui gli infortuni siano causati da incidenti stradali o sono occorsi a lavoratori autonomi, l’INAIL fa valere un proprio credito di rivalsa quando si ha:
- l’ammissione ad indennizzo dell’infortunio, comportante l’erogazione di prestazioni assicurative;
- l’esistenza della responsabilità civile dei datori di lavoro per i reati di omicidio o lesione personale colposa commessi con violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Anche il lavoratore o la lavoratrice che ha subito un danno può agire verso l’azienda per il risarcimento, in riferimento alla quota parte che eccede le indennità erogate dall’INAIL.
Il Consulente del Lavoro di Studio Scudo consiglia sempre l’azienda di stipulare una polizza assicurativa volta a tenerla indenne per le obbligazioni ad essa facenti carico quale civilmente responsabile e per la copertura anche delle eventuali azioni di rivalsa esperite dagli enti previdenziali ed assicurativi ai sensi di legge.