Il part-time o contratto a tempo parziale costituisce una delle modalità in cui può essere configurato il rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
La parzialità che caratterizza questa tipologia contrattuale è riferita all’orario di lavoro, il quale viene svolto in misura inferiore a quello normale.
Tipi di contratto part-time
Il minor orario di lavoro può essere distribuito nell’arco temporale stabilito dalle parti secondo uno dei seguenti modelli previsti dalla legge:
- part-time di tipo orizzontale: la riduzione dell’orario avviene in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;
- part-time di tipo verticale: l’attività lavorativa avviene a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati della settimana, del mese o dell’anno. È sufficiente indicare il quantum della prestazione giornaliera (ad. es. 8 ore il venerdì, sabato e domenica), non essendo necessario indicare la fascia oraria. Se il part-time verticale prevede lo svolgimento dell’attività per tutte le domeniche dell’anno, si ha il diritto alla maggiorazione retributiva spettante per il periodo festivo;
- part-time di tipo misto: è una combinazione delle 2 precedenti tipologie.

La forma del contratto part-time
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere redatto in forma scritta ai fini della prova.
Si prevede l’obbligo di comunicare con il Modello UNILAV l’assunzione entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del relativo rapporto.
Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della:
- durata della prestazione lavorativa;
- collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno (ammenoché non ci sia una clausola elastica tra le parti).
Lavoro supplementare e straordinario nel part-time
Il lavoro supplementare si riferisce alle prestazioni lavorative effettuate oltre le ore concordate con il lavoratore o la lavoratrice, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi per un contratto part-time e fino al limite dell’orario normale previsto dalla contrattazione collettiva per un contratto a tempo pieno.
Potranno essere richieste al personale in part-time prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate e tali ore verranno retribuite con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
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Lo svolgimento costante e prolungato da parte di un lavoratore o di una lavoratrice part-time di un orario uguale o addirittura superiore a quello svolto dai colleghi e dalle colleghe a tempo pieno costituisce un indice della volontà delle parti di trasformare il rapporto da tempo parziale a full time.
Viene inoltre consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, ovvero quelle prestazioni oltre l’orario normale di lavoro (in base al CCNL) che eccedono la parte di prestazioni considerabili lavoro supplementare.
Le parti possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
Reperibilità nel part-time
La reperibilità costituisce una prestazione strumentale e accessoria e non una prestazione lavorativa autonoma, l’eventuale sua pattuizione non è incompatibile con il contratto part-time, anche se in relazione a giorni diversi dal normale orario di lavoro (part-time verticale).
Detta prestazione deve essere pattuita tra l’azienda e il lavoratore o la lavoratrice, non potendo essere imposta unilateralmente dall’impresa.
Dalla natura accessoria della reperibilità deriva che ciò che conta al fine delle ore lavorate è la durata della prestazione effettivamente svolta e non la durata del turno di reperibilità.
Consistenza di più rapporti di lavoro part-time
Un lavoratore o una lavoratrice in part-time può instaurare più rapporti alle dipendenze di più aziende, al fine di percepire una retribuzione sufficiente a garantirgli una esistenza dignitosa.
Nelle ipotesi di cumulo di più rapporti di lavoro resta fermo l’obbligo del rispetto dei limiti di orario e del diritto al riposo settimanale.

Principio di non discriminazione del part-time
I lavoratori o le lavoratrici a tempo parziale non devono ricevere un trattamento meno favorevole rispetto a chi, di pari inquadramento, è a tempo pieno.
Hanno i medesimi diritti del personale a tempo pieno e i trattamenti economici e normativi sono riproporzionati in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
I CCNL possono modulare la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di dimissioni o licenziamento e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro.
Apprendistato in part-time
Il part-time è applicabile anche al contratto di apprendistato, a condizione che la riduzione dell’orario di lavoro non sia di ostacolo alle finalità formative. Il periodo di attività formativa non può essere riproporzionato in relazione al ridotto orario lavorativo. Nell’apprendistato professionalizzante, che si svolge interamente in azienda, la contrattazione collettiva può introdurre specifiche previsioni.
Criteri di compunto del personale in part-time
Il criterio della proporzionalità viene utilizzato dal legislatore anche nella disciplina di questa fattispecie. Viene infatti disposto che tutte le volte in cui si renda necessario accertare la consistenza dell’organico (ad esempio per calcolare il numero di disabili da assumere) il personale a tempo parziale è computato nel numero complessivo in proporzione dell’orario svolto, rapportato al tempo pieno.
Bisogna sommare prima di tutto le ore svolte da ogni singolo lavoratore o lavoratrice a tempo parziale, così da ottenere il totale dell’orario complessivo delle ore, e dividerlo per l’orario svolto da un lavoratore o lavoratrice a tempo pieno (40 ore): se l’eventuale resto è superiore alla metà del divisore (cioè più di 20 ore) si arrotonderà all’unità superiore, mentre se è minore (inferiore alle 20 ore) si arrotonderà all’unità inferiore.